In previsione della partenza del nuovo Anno Scolastico cercherò di fare un pò di chiarezza con questo scritto in 5 punti su cos’è il PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO), ponendo in evidenza un cambiamento introdotto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, ossia l’introduzione del Profilo di funzionamento (PF) che, assieme alle disposizioni per la composizione delle commissioni mediche, sostituirà la diagnosi funzionale (DF) e il profilo dinamico funzionale (PDF) a partire dal 1° gennaio 2019.
Buona lettura!
1. IL PEI
Cos’è? Il PEI è un progetto operativo partecipato che vede coinvolti gli operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con la famiglia.
Cosa contiene? Nel PEI si Identificano gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete. Nel Piano devono dunque essere esplicitati tutti gli interventi volti a una presa in carico globale dell’alunno con disabilità, in modo condiviso da tutti i docenti (insegnante di sostegno e docenti curricolari), dal Servizio sanitario nazionale, dalle istituzioni del territorio e dalla famiglia dell’alunno.
Quali sono gli obiettivi? La realizzazione del diritto all ́educazione e all ́istruzione (Legge 104/92 e circolare regionale 11SAP/95, atto di indirizzo delle modalità organizzative e operative di applicazione, DGR 34/2010).
Quando si compila? Si definisce generalmente entro il mese di ottobre/novembre e si verifica con frequenza trimestrale con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso.
Da chi è compilato? Da personale sanitario individuato dalla USL, dai docenti curricolari, dagli insegnanti specializzati, dall’operatore psicopedagogico, dai genitori.
2. IL PROFILO DI FUZIONAMENTO
Propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI è il Profilo di funzionamento. Il Profilo di Funzionamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
Che cos’è?
Il Profilo di funzionamento, previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità (art. 3 della Legge 104/92)
• È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS
- Comprende, sostituendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale
- Con il documento si definiscono anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica.
Quando viene compilato?
È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona
Da chi viene redatto?
da un UNITA’ DI’ VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
- con la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata
Quali i cambiamenti quindi? Il PF è un documento di nuova concezione propedeutico alla redazione del PEI e definisce, oltre alle competenze professionali, competenze non riconosciute dai precedenti documenti (diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale) come il tipo di misure di sostegno e le risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica.
Cosa rappresenta il Profilo di funzionamento?
Diventa il momento “conoscitivo” dell’alunno, necessario per definire adeguatamente gli obiettivi a lungo, medio e breve termine e le attività, i materiali e i metodi di lavoro per l’intervento con lo studente, in una prospettiva di Progetto di vita.
3. Dal Profilo di funzionamento al PEI
Le informazioni sistematizzate all’interno del Profilo di Funzionamento ci permettono di passare alla fase successiva, cioè nel documento del PEI nel quale vengono elaborate rispetto agli obiettivi a breve-medio e lungo termine :
- metodologie didattico-educative
- soluzioni operative
- materiali
IL PEI contempla, quindi, la descrizione degli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, programmati per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo presenti i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione e le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche .
Il Piano educativo individualizzato (PEI) diviene perciò non solo lo strumento per l’integrazione nella scuola degli alunni con disabilità, ma, un necessario strumento operativo per il PROGETTO DI VITA della persona con disabilità.
4. Dal PEI al Progetto di Vita:
COSA SIGNIFICA?
Bisogna pensare all’alunno non solo come bambino /ragazzo che frequenta e partecipa al sistema scolastico ma anche in riferimento ad altri contesti di vita (famiglia, tempo libero, associazioni…).
Inoltre bisogna pensare all’alunno con una visione temporale longitudinale, ossia una persona che, con il tempo, diventerà ADULTA. Nel pianificare il PEI deve entrare in campo uno ‘sguardo flessibile e prospettico”, per riuscire a vedere adulto quel bambino disabile, cercare di individuare le sue necessità e i suoi desideri non solo oggi ma anche nel domani, nel lavoro, in casa, nelle relazioni affettive, con gli amici, etc… Tale proiezione nel futuro non deve essere plausibile solo per gli operatori e i famigliari ma sopratutto deve avere un senso per la persona che è la protagonista di questo percorso.
5. Come dovrebbe essere un “buon” PEAI
Deve essere completo, globale , equilibrato, integrato con le attività della classe, rispondente ai bisogni evolutivi e alle caratteristiche individuali, flessibile, provvisorio, soggetto asperimentazione e verifica, modulare e aperto a vari arricchimenti.
Riferimenti legislativi
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap);
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
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